Il settore turistico in Italia è una fonte di lavoro e di reddito per molte persone e quindi non stupisce che la nostra legislazione preveda molte soluzioni differenti per regolare i soggiorni turistici. Oltre ai tradizionali alberghi e hotel, infatti, è possibile passare le proprie vacanze anche in campeggi, b&B, ostelli, guesthouse, affittacamere e, naturalmente, immobili in affitto turistico.
Dolidays, il portale che mette in comunicazione chi sta cercando un appartamento o una casa per passare le vacanze con i propri amici a quattro zampe con i proprietari di immobili adatti per questo tipo di soggiorno, si occupa soprattutto di immobili in locazione turistica e, in questo articolo, ci occuperemo in particolare di chiarire che differenza ci sia tra gestire una casa vacanze e affittare una casa con il regime degli affitti brevi o della locazione turistica.
Partiamo proprio dalla definizione di casa vacanze. Una casa vacanze è una struttura ricettiva extra-alberghiera assimilabile, per intenderci, ad un ostello per la gioventù o a un b&b. Si tratta, quindi, di un'attività di tipo commerciale che non prevede la cessione temporanea del godimento di un bene come accade, invece, per i contratti di locazione turistica.
L'attività di gestione di una casa vacanze può essere svolta sia in forma imprenditoriale, sia in forma non imprenditoriale, ma, in ogni caso, prevede alcuni obblighi:
Trattandosi, come dicevamo, di un'attività di tipo commerciale, d'altra parte, una casa vacanze permette al gestore di offrire in piena libertà a chi soggiorna nella sua struttura qualsiasi tipo di servizio aggiuntivo, come la prima colazione, la fornitura di biancheria per la casa e di un set di cortesia per l'igiene personale, un servizio di babysitter oppure un servizio di pulizie.
Anche dal punto di vista della gestione fiscale, coerentemente, i redditi provenienti da una casa vacanze non sono inseriti tra i redditi di tipo fondiario, ma tra quelli provenienti da attività commerciale, continuativa o saltuaria. In questo modo le somme ricavate dalla gestione di questo tipo di strutture rientrano obbligatoriamente nel calcolo dell'imponibile IRPEF insieme ad altri eventuali redditi da lavoro dipendente, da pensione o di natura fondiaria.
Differenza tra casa vacanze e locazione turistica
Quando parliamo, invece, di locazione turistica, sia con il regime degli affitti brevi, sia con il tradizionale contratto di affitto turistico per immobili, siamo di fronte, evidentemente, ad una situazione diversa da un punto di vista legale e fiscale anche se, per il cliente-affittuario può anche non cambiare sostanzialmente nulla.
Dal punto di vista dei servizi offerti, però, le cose possono essere piuttosto differenti, infatti possiamo distinguere tre situazioni diverse:
Gestire una casa vacanze, però, obbliga il proprietario ad una vera e propria attività commerciale che può essere anche esercitata, in certi limiti, in modo non imprenditoriale, ma che comunque implica un maggiore carico a livello burocratico e, soprattutto, fiscale.
Le locazioni turistiche, infatti, godono di un vantaggio fiscale notevole che consiste nella possibilità di non incorporare i canoni di affitto percepiti nel cumulo dei redditi che concorrono a generare l'imponibile IRPEF, ma assolvere agli obblighi fiscali con il pagamento di una cedolare secca del 21%. Questa soluzione rappresenta un notevole vantaggio economico soprattutto per chi percepisce altri redditi significativi, come ad esempio uno stipendio o una pensione e, come abbiamo detto, non è applicabile nel caso di una casa vacanze.
Noi di Dolidays consigliamo naturalmente a chi possiede un immobile da reddito in una località turistica, sia essa al mare, in montagna o al lago, di considerare seriamente l'idea di affittarlo con il regime delle locazioni brevi promuovendolo attraverso il nostro portale. Potrete ottenere così, in modo semplice e senza troppe complicazioni burocratiche, un reddito sicuro che potrà coprire le spese per il mantenimento dell'immobile stesso e integrare convenientemente il vostro bilancio familiare.